(1) La numerazione delle registrazioni nel protocollo informatico è progressiva e ricomincia a ogni anno solare.
(2) Ogni documento è protocollato singolarmente.
(3) Non è ammesso assegnare il medesimo numero di protocollo a più documenti, anche se i documenti sono strettamente correlati tra loro.
(4) La disposizione di cui al comma 3 non vale per i documenti in ingresso indirizzati a più strutture organizzative dell’Amministrazione provinciale, e nemmeno per i documenti interni e in uscita con due o più destinatari. Ai fini dell’assegnazione del medesimo numero di protocollo, detti documenti devono essere assolutamente identici, sia per quanto riguarda il contenuto del documento, sia per quanto riguarda i destinatari in esso indicati.