(1) La protocollazione è rilevante ai fini del rispetto dei termini di cui all’articolo 3 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.
(2) Dalla data di protocollazione decorre il termine per la conclusione del procedimento amministrativo di cui all’articolo 4, comma 5, della legge provinciale n. 17/1993, e successive modifiche.