(1) Non sono consentite installazioni provvisorie in locali interni.
(2) Per gli impianti di produzione di calore con una potenzialità termica fino a 35 kW, comunque alimentati, installati in occasione di manifestazioni pubbliche all’aperto, con o senza stand, valgono i seguenti requisiti minimi:
- il rispetto della normativa tecnica sugli impianti deve essere dimostrato tramite certificazione rilasciata dall’installatore;
- gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore alimentati a combustibile liquido devono rispondere ai Titoli II e III del decreto ministeriale 28 aprile 2005, e successive modifiche, indipendentemente dalla loro potenza nominale, fatto salvo quanto previsto alla lettera k);
- gli impianti e le apparecchiature di produzione di calore alimentati a combustibile gassoso devono rispondere alle prescrizioni della norma UNI 7129, fatto salvo quanto previsto alla lettera l);
- depositi di gas di capacità superiore a 75 kg necessitano di una dichiarazione di conformità alle norme rilasciata da un tecnico abilitato;
- i contenitori del gas devono essere posti al di fuori dello stand, in un’area non accessibile al pubblico, non esposta al sole e delimitata con apposita recinzione incombustibile;
- all’interno degli stand, nei locali attigui e nelle tendostrutture accessibili al pubblico non possono essere immagazzinati contenitori di gas liquido, indipendentemente dalla potenzialità termica dell’impianto;
- i depositi del gas e le apparecchiature di cottura devono essere sufficientemente aerati; deve essere inoltre rispettata una distanza di almeno 4,50 m da pozzi o canali nonché da aperture di aerazione o da aperture in comunicazione con locali il cui pavimento è a un livello più basso di quello del terreno;
- gli allacciamenti delle apparecchiature sono da effettuare principalmente con tubazioni fisse. L’installazione è da eseguire conformemente alla norma UNI/TR 11426 “Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all’aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio”;
- le apparecchiature dell’impianto di cucina devono essere fornite di un fusibile termico per l’interruzione automatica del flusso; gli impianti di approvvigionamento del gas devono essere dotati di una valvola di chiusura manuale anche all’interno dell’ambiente adibito a cucina o equiparabile;
- in cucina e negli altri luoghi o ambienti in cui vengono utilizzati impianti di produzione di calore deve essere presente almeno un estintore con capacità di spegnimento almeno 34A-233B-C, oltre a una coperta antifiamma;
- i camini a combustibile liquido, ossia gli apparecchi decorativi che producono fiamma con combustibile a base di alcool o gel, devono essere conformi alla norma EN 16647;
- gli apparecchi per riscaldamento denominati comunemente “funghi radianti” devono essere provvisti di marcatura CE in conformità al regolamento (UE) 2016/426 e devono essere installati e utilizzati secondo le istruzioni fornite dal produttore. Per tali apparecchi vale inoltre quanto segue:
- la loro installazione è vietata negli ambienti chiusi e consentita in aree all’aperto o in spazi ampiamente ventilati aventi almeno un lato – lungo almeno il 15% del perimetro – completamente privo di parete, o comunque assicurando una superficie perimetrale aperta non inferiore al 25% della superfice perimetrale complessiva;
- le avvertenze relative a restrizioni e/o divieti concernenti il loro uso devono essere esposte in forma durevole e ben visibili. In ogni caso l’apparecchio deve recare, direttamente sul suo involucro o su una placca ben visibile all’utente, la seguente avvertenza: “L’uso di questo apparecchio in ambienti chiusi può essere pericoloso ed è vietato”;
- in ciascun luogo avente le caratteristiche di cui al punto 1) possono essere utilizzate bombole di GPL per una capacità complessiva non superiore a 75 kg;
- è vietata l’installazione in spazi interrati o a livello inferiore a quello del terreno (piano di campagna);
- è vietata l’installazione a distanza inferiore a 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d’aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a un livello più basso e pozzetti; la stessa distanza deve essere mantenuta dalle prese d’aria e da porte e finestre che si trovano allo stesso livello al quale sono installate le bombole;
- è vietata la copertura, anche temporanea, di aperture di ventilazione e similari;
- il deposito di bombole vuote, non allacciate all’apparecchio, è di norma vietato. Per brevi periodi le bombole vuote possono essere collocate in apposite aree delimitate, ubicate all’aperto.
(3) Per gli impianti di produzione di calore con potenzialità termica superiore a 35 kW alimentati con combustibili gassosi trova applicazione il decreto ministeriale 8 novembre 2019, e successive modifiche.
(4) Per gli impianti di produzione di calore con potenzialità termica superiore a 35 kW alimentati con combustibili liquidi trova applicazione il decreto ministeriale 28 aprile 2005, e successive modifiche.
(5) Le strutture combustibili di stand o tende in cui si utilizzano friggitrici o altri sistemi di frittura ad alimentazione elettrica, dai quali deriva un pericolo di incendio di oli o grassi, devono essere protette interponendo un pannello resistente al fuoco almeno EI 15 sporgente almeno 1 metro dalle proiezioni dell’apparecchio per friggere.
(6) La distanza fra strutture combustibili di stand o tende e bracieri o barbecue alimentati a combustibili solidi deve essere di almeno 5 m.
(7) Il rispetto della norma deve essere attestato tramite dichiarazione di conformità alle norme rilasciata da un tecnico abilitato.