1. Al fine di agevolare il diritto allo studio a studentesse e studenti con disabilità possono essere concesse le seguenti agevolazioni, a partire dall’iscrizione come studente ordinario/studentessa ordinaria:
a) rimborso delle spese per un servizio di assistenza e di accompagnamento;
b) rimborso delle spese di trasporto;
c) rimborso delle spese per l’acquisto di strumenti di ausilio connessi allo studio;
d) rimborso delle spese per altri servizi idonei a superare le barriere all’istruzione universitaria.