(1) Per i luoghi e gli spazi all’aperto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), è fatto obbligo di produrre alle autorità competenti al rilascio dell’autorizzazione all’evento la certificazione di collaudo statico delle strutture allestite e la dichiarazione, a firma di tecnici abilitati, di esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati nonché di approntamento e idoneità dei mezzi antincendio.