(1) Ai fini del rilevamento e della valutazione della situazione economica del nucleo familiare si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2, e successive modifiche. L’ammontare del rimborso spese è determinato ai sensi dell’articolo 16 del presente regolamento.
(2) Il limite massimo ammissibile del valore della situazione economica (VSE) è pari a 8.