(1) La rubrica dell’articolo 18 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Più persone eredi chiamate alla successione senza designazione dell’assuntore o dell’assuntrice del maso”.
(2) Il comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:
“2. Se il testatore o la testatrice ha chiamato alla successione più persone senza designare l’assuntore o l’assuntrice e se nessuna di esse è fra quelle indicate nell’articolo 14, ciascuna delle persone eredi chiamate alla successione può chiedere la divisione dell’eredità e la nomina dell’assuntore o dell’assuntrice da parte del o della giudice, qualora entro un anno dalla devoluzione non si sia trovato un accordo sull’assunzione del maso. Per la determinazione giudiziale dell’assuntore o dell’assuntrice deve essere sentita la commissione locale per i masi chiusi, la quale dovrà tener conto dell’idoneità dell’assuntore o dell’assuntrice a condurre personalmente il maso. Qualora non si giunga ad un accordo sul valore di assunzione del maso, lo stesso è stabilito a norma degli articoli 20 e seguenti.”