(1) Dopo l’articolo 37 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 37/bis (Interpretazione autentica)
1. I commi 2 e 3 dell’articolo 37 sono interpretati nel senso che i procedimenti giudiziali in corso prima dell’entrata in vigore della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e gli atti giuridici espletati nel corso di un tentativo di conciliazione giudiziale sono considerati validi anche quando la relativa autorizzazione della commissione per i masi chiusi è concessa successivamente. In questi casi, ai fini della validità degli atti giuridici, non è necessario che nel processo verbale si faccia esplicito riferimento alla necessità dell’autorizzazione.”