(1) Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“4. I masi neocostituiti su richiesta di giovani agricoltori/agricoltrici ai sensi dell’articolo 2, comma 3, lettera a), numero 2), non possono essere alienati per un periodo di 20 anni a partire dalla rispettiva iscrizione nel libro fondiario, a meno che l’alienazione non avvenga a favore del o della coniuge, di parenti entro il terzo grado o di giovani agricoltori che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2. La commissione locale per i masi chiusi autorizza la costituzione di un nuovo maso chiuso, a condizione che il divieto di alienazione di cui al presente comma venga annotato nel libro fondiario. In casi eccezionali, come regolati all’articolo 5 e al comma 1 dell’articolo 6, il divieto d’alienazione non trova applicazione, a condizione che venga rilasciato il visto da parte della Ripartizione provinciale Agricoltura.”