(1) La rubrica dell’articolo 20 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Determinazione dell’assuntore o dell’assuntrice e del valore di assunzione del maso”.
(2) Il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Ai fini della stima del valore di assunzione del maso si tiene conto del reddito medio netto annuo presunto in base alla conduzione del maso secondo gli usi locali. Con riguardo all‘attività agricola tale valore è capitalizzato al tasso annuo del cinque per cento e, con riferimento alle attività connesse di cui al terzo comma dell‘articolo 2135 del codice civile, e successive modifiche, il valore è capitalizzato al tasso annuo del nove per cento. Con il regolamento di esecuzione di cui all’articolo 49 vengono definiti i criteri per la determinazione del valore di assunzione.”