(1) Il comma 2 dell’articolo 48 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Le decisioni pronunciate in pieno accoglimento delle istanze e dalle quali non derivi alcun pregiudizio agli interessati possono essere dichiarate esecutive anche prima della decorrenza del termine di 30 giorni.”