(1) La rubrica dell’articolo 19 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Esclusione dei legittimari e delle legittimarie del defunto o della defunta dall’assunzione del maso“.
(2) Il comma 1 dell’articolo 19 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:
“1. Qualora nella designazione dell’assuntore o dell’assuntrice venissero preferiti eredi non legittimari rispetto ai legittimari del defunto o della defunta, la valutazione del valore del maso chiuso ai fini della determinazione delle quote di legittima è effettuata in base ai valori agricoli medi stabiliti annualmente ai sensi della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 10, e successive modifiche, senza applicare i coefficienti di rivalutazione; nella valutazione sono già compresi il valore dell’annesso rustico e la cubatura residenziale utilizzata per scopi agricoli.”