(1) Il comma 1 dell’articolo 41 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. È costituita la „Commissione provinciale per i masi chiusi“, che viene nominata dalla Giunta provinciale e rimane in carica per la durata di cinque anni. I singoli membri possono ricoprire tale carica al massimo per altri due mandati.”