(1) La rubrica dell’articolo 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituita: “Diritti del o della coniuge superstite”.
(2) Il comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, è così sostituito:
“1. Il coniuge non assuntore o la coniuge non assuntrice del maso ha diritto vita natural durante a un adeguato mantenimento secondo le condizioni di vita locali e la capacità produttiva del maso chiuso. Il diritto è regolato, in particolare, dagli usi vigenti. Il diritto non spetta nel caso in cui il o la coniuge sia in grado di mantenersi con redditi propri o proprie sostanze. Le somme di conguaglio già versate all‘avente diritto in sede di assunzione sono considerate come sostanze proprie.”