(1) I commi 1 e 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. La commissione locale per i masi chiusi è composta:
2. Le commissioni locali per i masi chiusi sono nominate dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni. Il presidente/la presidente e i singoli membri possono ricoprire tale carica al massimo per altri due mandati. Per il/la presidente e per ogni membro deve essere nominato un membro supplente. Se entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’assessore/assessora provinciale competente non pervengono le proposte di cui al comma 1, la Giunta provinciale può nominare direttamente i componenti della commissione, fermo restando che sia per i componenti effettivi sia per quelli supplenti va rispettata l’alternanza di genere. Qualora non fosse più garantito il regolare funzionamento di una commissione locale per i masi chiusi, la Giunta provinciale può sostituirne il/la presidente o singoli membri oppure nominare una nuova commissione o un commissario straordinario/una commissaria straordinaria, che assume le funzioni della commissione per i masi chiusi. La commissione così nominata ovvero il commissario straordinario/la commissaria straordinaria rimangono in carica sino alla scadenza del mandato della commissione sostituita.”