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e) Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 51)
Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 26 aprile 2018, n. 17.

Art. 14  (Composizione e nomina della commissione locale per i masi chiusi)

(1)  I commi 1 e 2 dell’articolo 40 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:

“1. La commissione locale per i masi chiusi è composta:

  1. da un/una presidente proposto/a dal consiglio direttivo dell‘associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello distrettuale; in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, per la presidenza viene proposta solo una persona, e la persona di seguito proposta come supplente deve appartenere all’altro genere;
  2. da due membri proposti dal consiglio direttivo dell‘associazione degli agricoltori e delle agricoltrici maggiormente rappresentativa a livello comunale o di frazione; in deroga a quanto previsto dalla legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, nel proporre i due nominativi, anche quelli per i supplenti, va rispettata l’alternanza di genere.

2. Le commissioni locali per i masi chiusi sono nominate dalla Giunta provinciale e rimangono in carica per cinque anni. Il presidente/la presidente e i singoli membri possono ricoprire tale carica al massimo per altri due mandati. Per il/la presidente e per ogni membro deve essere nominato un membro supplente. Se entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell’assessore/assessora provinciale competente non pervengono le proposte di cui al comma 1, la Giunta provinciale può nominare direttamente i componenti della commissione, fermo restando che sia per i componenti effettivi sia per quelli supplenti va rispettata l’alternanza di genere. Qualora non fosse più garantito il regolare funzionamento di una commissione locale per i masi chiusi, la Giunta provinciale può sostituirne il/la presidente o singoli membri oppure nominare una nuova commissione o un commissario straordinario/una commissaria straordinaria, che assume le funzioni della commissione per i masi chiusi. La commissione così nominata ovvero il commissario straordinario/la commissaria straordinaria rimangono in carica sino alla scadenza del mandato della commissione sostituita.”

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