(1) Il comma 8 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“8. Alla proposizione della domanda si applica l’articolo 5, comma 1/bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modifiche.”
(2) Dopo il comma 8 dell’articolo 21 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“9. Gli oneri per l’avvio e la trattazione della conciliazione sono determinati dall’assessore/assessora provinciale competente.”