(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“2. Nel caso in cui vi siano più coeredi aventi gli stessi diritti di preferenza di cui alle lettere da a) a f) o qualora nessun o nessuna coerede soddisfi le condizioni previste al comma 1, quale assuntore o assuntrice viene scelta, sentiti i e le coeredi e la commissione locale per i masi chiusi, la persona che dimostra di possedere i migliori requisiti per la conduzione personale del maso chiuso.
3. Sono escluse dal diritto di assunzione del maso le persone che sono coeredi dichiarate inabilitate o interdette.”