(1) Il comma 1 dell’articolo 29 della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Se, entro 20 anni dall’assunzione del maso per atto tra vivi o entro dieci anni dalla morte della persona che ha lasciato l‘eredità, l‘assuntore o l‘assuntrice trasferisce il diritto di proprietà del maso o di parti del medesimo con uno o più atti tra vivi a favore di terzi, deve versare agli aventi diritto, a titolo di divisione suppletoria, la differenza risultante tra il ricavo conseguito dall’alienazione e il valore di assunzione. Il versamento deve avvenire al momento dell’apertura della successione o, se successivo a tale apertura, al momento del trasferimento. Per singole parti del maso il calcolo viene effettuato rapportando il loro valore di assunzione a quello dell‘intero maso. Dal ricavo conseguito va detratto il valore di eventuali migliorie realizzate dall‘assuntore o dall‘assuntrice.”