(1) Oltre alle funzioni e ai servizi di rilevanza sovracomunale e provinciale, alla Provincia spettano le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e vigilanza, finalizzate anche a garantire livelli minimi di omogeneità e integrazione dei contenuti nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale.
(2) Nelle materie trasferite ai Comuni, la Provincia esercita il potere di indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, previa intesa con il Consiglio dei Comuni.
(3) Fatte salve speciali disposizioni legislative, i predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale uno sviluppo unitario del sistema dei Comuni e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle cittadine nonché delle imprese.
(4) Gli atti di indirizzo e coordinamento vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti.
(5) La Giunta provinciale esercita la vigilanza e la tutela ai sensi dell’articolo 54, comma 1, cifra 5, dello Statuto di autonomia e le funzioni ai sensi dell’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia.
(6) Per la verifica del regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali, la Giunta provinciale può disporre idonei controlli, anche a campione.
(7) La vigilanza e i controlli sono disposti ed effettuati nel rispetto del principio di leale collaborazione, limitando al minimo indispensabile gli oneri amministrativi posti a carico dei Comuni nei cui confronti essi sono svolti. I Comuni sono tenuti a fornire le necessarie informazioni di cui la Provincia o i suoi enti e organismi strumentali non siano già in possesso.
(8) I poteri di vigilanza e controllo sono esercitati dalla struttura amministrativa competente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.
(9) In esito alle verifiche e ai controlli, la Giunta provinciale può esercitare i poteri di cui agli articoli 10 e 11.