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d) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 181)
Riordino degli enti locali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 21 novembre 2017, n. 47.

Art. 8 (Poteri della Provincia)

(1)  Oltre alle funzioni e ai servizi di rilevanza sovracomunale e provinciale, alla Provincia spettano le funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento, di monitoraggio e vigilanza, finalizzate anche a garantire livelli minimi di omogeneità e integrazione dei contenuti nello svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici su tutto il territorio provinciale.

(2)  Nelle materie trasferite ai Comuni, la Provincia esercita il potere di indirizzo e coordinamento mediante atti di carattere generale, da adottare nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, previa intesa con il Consiglio dei Comuni.

(3)  Fatte salve speciali disposizioni legislative, i predetti atti sono finalizzati ad assicurare su tutto il territorio provinciale uno sviluppo unitario del sistema dei Comuni e un livello minimo di prestazioni a favore dei cittadini e delle cittadine nonché delle imprese.

(4)  Gli atti di indirizzo e coordinamento vincolano i destinatari esclusivamente al conseguimento degli obiettivi o dei risultati in essi stabiliti.

(5)  La Giunta provinciale esercita la vigilanza e la tutela ai sensi dell’articolo 54, comma 1, cifra 5, dello Statuto di autonomia e le funzioni ai sensi dell’articolo 79, comma 3, dello Statuto di autonomia.

(6)  Per la verifica del regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali, la Giunta provinciale può disporre idonei controlli, anche a campione.

(7)  La vigilanza e i controlli sono disposti ed effettuati nel rispetto del principio di leale collaborazione, limitando al minimo indispensabile gli oneri amministrativi posti a carico dei Comuni nei cui confronti essi sono svolti. I Comuni sono tenuti a fornire le necessarie informazioni di cui la Provincia o i suoi enti e organismi strumentali non siano già in possesso.

(8)  I poteri di vigilanza e controllo sono esercitati dalla struttura amministrativa competente, secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

(9)  In esito alle verifiche e ai controlli, la Giunta provinciale può esercitare i poteri di cui agli articoli 10 e 11.

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ActionActionA Comuni
ActionActiona) Legge provinciale 11 giugno 2003, n. 10 
ActionActionb) Legge provinciale 8 febbraio 2010 , n. 4
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15
ActionActiond) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 18
ActionActionArt. 1 (Oggetto e finalità della legge)
ActionActionArt. 2 (Principi generali sull’autonomia dei Comuni)
ActionActionArt. 3 (Collaborazione tra Provincia e Comuni)
ActionActionArt. 4 (Trasferimento ai Comuni di funzioni amministrative e servizi della Provincia)
ActionActionArt. 5 (Autonomia finanziaria dei Comuni)
ActionActionArt. 6 (Svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali)
ActionActionArt. 7 (Forme collaborative intercomunali)     
ActionActionArt. 7/bis (Ambito territoriale ottimale e autorità d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani)
ActionActionArt. 8 (Poteri della Provincia)
ActionActionArt. 9 (Verifica dell’adeguatezza del trasferimento di funzioni, servizi e relative risorse strumentali ai Comuni)
ActionActionArt. 10 (Potere sostitutivo della Provincia)
ActionActionArt. 11 (Misure sanzionatorie in ordine a inadempimenti dei Comuni)
ActionActionArt. 12 (Norme di prima applicazione sul trasferimento di funzioni provinciali)
ActionActionArt. 13 (Modifica della , “Norme in materia di pubblico spettacolo”)
ActionActionArt. 14 (Modifica della , “Per la disciplina dell’educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche”)
ActionActionArt. 15 (Modifica della , “Disposizioni finanziarie in connessione con l’assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l’anno finanziario 1995 e per il triennio 1995-1997”)
ActionActionArt. 16 (Modifiche della , “Disposizioni in materia di finanza locale”)
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ActionActione) Legge provinciale 31 agosto 2022, n. 11
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