(1) Qualora dai controlli effettuati dalla Giunta provinciale, ovvero da documentate segnalazioni dei Comuni interessati o del Consiglio dei Comuni, emerga che il mancato o il non adeguato svolgimento delle funzioni e dei servizi trasferiti, da parte di un singolo Comune o di più Comuni, è dovuto a ragioni non imputabili ai Comuni stessi, ed in particolare all’insufficiente disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie, la Giunta provinciale adotta subito i provvedimenti necessari a mettere i Comuni interessati nelle condizioni di svolgere le proprie funzioni e i propri servizi, o ne promuove l’adozione da parte degli organi competenti.