(1) I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 7 novembre 1983, n. 41, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“3. I competenti uffici provinciali coordinano il sistema dei comitati per l’educazione permanente. A tal fine i comitati per l’educazione permanente trasmettono agli uffici provinciali annualmente una documentazione che comprende una relazione riguardante le attività dell’anno passato e una previsione per l’anno a venire. Qualora i comitati per l’educazione permanente presentino una analoga documentazione anche all’amministrazione comunale, inoltrano agli uffici provinciali solo una relativa copia.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, la Provincia può concedere ulteriori finanziamenti ai sensi degli articoli 9 e 11.a favore dei comitati di educazione permanente e di organizzazioni che li supportano.
5. Per lo sviluppo e il supporto dei comitati per l’educazione permanente la Provincia può adottare e finanziare apposite iniziative.”