(1) Restano fermi le funzioni, i compiti e i servizi già attribuiti o delegati ai Comuni, ai sindaci e alle sindache alla data di entrata in vigore della presente legge.
(2) Fino all’emanazione della specifica legge provinciale di attuazione dell’articolo 5, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e di tributi locali, purché non siano incompatibili con le disposizioni della presente legge.
(3) Fino a quando non sia diversamente disposto, restano fermi gli ambiti territoriali determinati ai sensi delle vigenti discipline di settore, ai fini dello svolgimento in forma collaborativa di determinate funzioni e servizi.
(4) I poteri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 sono esercitati anche nei confronti degli enti istituiti nell’ambito delle forme collaborative dei Comuni, nonché nei confronti delle Comunità comprensoriali di cui alla legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, e successive modifiche.
(5) I procedimenti relativi alle funzioni trasferite ai sensi dell’articolo 12, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dall’Amministrazione provinciale.