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d) Legge provinciale 16 novembre 2017, n. 181)
Riordino degli enti locali

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1)
Pubblicata nel supplemento n. 3 del B.U. 21 novembre 2017, n. 47.

Art. 7/bis (Ambito territoriale ottimale e autorità d’ambito per la gestione integrata dei rifiuti urbani)

(1) Al fine di organizzare i servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e in attuazione delle disposizioni statali vigenti, la Provincia autonoma di Bolzano individua un unico ambito territoriale ottimale, corrispondente all’intero territorio provinciale. La Provincia, i Comuni e le comunità comprensoriali esercitano in forma associata, attraverso l’autorità d’ambito, le funzioni e le attività in materia di rifiuti urbani loro attribuite.

(2) L’autorità d’ambito ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia tecnica, giuridica, amministrativa e contabile; essa organizza, affida e controlla il servizio di gestione integrata dei rifiuti secondo gli indirizzi fissati dalla Provincia e in conformità alla legislazione e pianificazione provinciale.

(3) L’autorità d’ambito è costituita con la sottoscrizione di una convenzione da parte degli enti di cui al comma 1 e si compone dei seguenti organi: l’assemblea, il/la presidente, l’organo esecutivo, il direttore/la direttrice e il revisore unico/la revisora unica dei conti.

(4) L’autorità d’ambito opera in nome e per conto degli enti associati e può avvalersi dei loro uffici e delle loro risorse umane per assolvere alle proprie funzioni e ai propri compiti.

(5) La convenzione con cui è costituita l’autorità d‘ambito disciplina:

  1. le quote di partecipazione degli enti associati nell’assemblea dell’autorità d’ambito; la ripartizione delle quote è determinata in base alla popolazione residente nel territorio di ciascun ente;
  2. le modalità di funzionamento degli organi dell’autorità d’ambito;
  3. l’organizzazione, l’affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
  4. il sistema tariffario che assicura l’accessibilità del servizio e garantisce un livello tariffario coerente con il costante miglioramento qualitativo e quantitativo del servizio stesso;
  5. le modalità di conferimento degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali all’autorità d’ambito al termine della prima fase di esercizio di cui al comma 7.

(6) La Giunta provinciale approva, sentito il Consiglio dei Comuni, lo schema di convenzione e lo trasmette agli enti locali ai fini della sua adozione. La Provincia e gli enti locali sottoscrivono la convenzione entro 90 giorni dalla sua trasmissione.

(7) Nella prima fase di esercizio, della durata di 5 anni, l’autorità d’ambito esegue una ricognizione dell’impiantistica intermedia e finale di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, compresa l’impiantistica di proprietà di soggetti diversi dagli enti pubblici di riferimento. L’autorità d’ambito acquisisce dagli enti associati tutti gli elementi utili a effettuare un’analisi del fabbisogno relativo al servizio, e nello specifico in relazione alla quantità e qualità dei rifiuti da gestire, degli obiettivi di recupero e della raccolta differenziata, sia per l’ambito territoriale ottimale nel suo complesso sia per le varie aree. In seguito all’analisi dei predetti elementi, l’autorità d’ambito stabilisce le modalità di realizzazione e di svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

(8) Al termine della prima fase gli enti associati:

  1. conferiscono gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali all’autorità d’ambito che subentra in tutti i rapporti giuridici previsti nelle convenzioni e nei contratti di affidamento con i gestori del servizio;
  2. cessano di svolgere tutte le funzioni in materia di rifiuti urbani, le quali passano all’autorità d’ambito, compresa l’indizione di nuove procedure di gara per l’affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani.

(9) I costi operativi dell’autorità d’ambito sono coperti in quota tramite parte dei proventi tariffari ai sensi delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. La Giunta provinciale stabilisce la quota parte della tariffa che gli enti locali devono versare alla Provincia per l’espletamento delle attività fino alla piena operatività dell’autorità d’ambito e comunque entro la conclusione del periodo di cui al comma 7. 2)

2)
L'art. 7/bis è stato inserito dall'art. 7, comma 1, della L.P. 9 gennaio 2023, n. 1.
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