(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da gioco e di attrazione, nonché il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli pubblici che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune sono delegati al sindaco competente per territorio, che esercita altresì le relative funzioni amministrative.”
(2) I commi 2 e 4 dell’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, vengono così sostituiti:
“2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:
4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario dell’Agenzia per la protezione civile o della ripartizione provinciale Enti locali.”