(1) Dopo il comma 1 dell’articolo 6 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 17, è inserito il seguente comma:
“1/bis Le comunità comprensoriali rispettivamente i comuni si obbligano al rispetto del vincolo di destinazione come pista ciclabile. Con regolamento sono stabilite la durata e le modalità di modifica della destinazione.”