(1) Nelle materie di interesse dei Comuni, la Provincia assicura, nell’esercizio delle potestà legislative, regolamentari e amministrative, il coinvolgimento del Consiglio dei Comuni, secondo quanto previsto dalla legge provinciale 8 febbraio 2010, n. 4, e successive modifiche.
(2) La Provincia e i Comuni si scambiano reciprocamente le informazioni e i dati utili allo svolgimento delle rispettive funzioni, nel rispetto della pertinente legislazione statale, regionale e provinciale, e in particolare della normativa in materia di riservatezza, di trasparenza e pubblicità degli atti, di procedimento amministrativo, di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento statistico ed informatico dei dati.
(3) Nei casi di cui all’articolo 5, comma 3, all’articolo 6, comma 3, all’articolo 7, comma 4, e all’articolo 8, comma 2, se entro 60 giorni da quando il Consiglio dei Comuni ha ricevuto dalla Provincia una proposta completa e articolata non si è raggiunta un’intesa, la Giunta provinciale può procedere tenendo conto delle posizioni espresse, dandone comunicazione al Consiglio provinciale e al Consiglio dei Comuni.