(1) Nelle materie di propria competenza, la Provincia trasferisce ai Comuni le funzioni amministrative e i servizi pubblici a esse eventualmente connessi, che non richiedono un esercizio unitario a livello provinciale e che sono compatibili con le dimensioni dei territori dei Comuni. A tale scopo si considera anche l’opportunità di svolgere le funzioni e i servizi in forma collaborativa.
(2) L’allocazione delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici è disposta secondo criteri di unitarietà e complementarietà delle funzioni, di semplificazione istituzionale, di non sovrapposizione e non frammentazione delle funzioni e dei servizi tra la Provincia e i Comuni.
(3) Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto previa intesa con il Consiglio dei Comuni con legge provinciale. A tal fine la Giunta provinciale, anche su richiesta del Consiglio dei Comuni, presenta un apposito disegno di legge.
(4) Il trasferimento di cui al comma 1 è disposto dalla legge per materie organiche, indicando, se necessario, le singole funzioni amministrative che sono trasferite ai Comuni e individuando le funzioni che, all’interno delle materie trasferite, sono riservate alla Provincia, in quanto richiedono un esercizio unitario a livello provinciale, o sono incompatibili con le dimensioni dei Comuni e delle loro forme collaborative.
(5) Con riferimento alle materie nonché alle funzioni e ai servizi già trasferiti con legge provinciale, la Giunta provinciale, può individuare con regolamento adottato previa intesa con il Consiglio dei Comuni e nel rispetto delle singole leggi di trasferimento, ulteriori funzioni e servizi da trasferire ai Comuni, o ulteriori funzioni e servizi da svolgere in modo unitario a livello provinciale.
(6) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, la data dalla quale ha effetto il trasferimento delle funzioni e dei servizi è stabilita dalla Giunta provinciale con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione. Insieme al trasferimento vengono stabilite, se necessario, le risorse occorrenti per lo svolgimento dei compiti trasferiti.