(1) Dopo il comma 2/bis dell’articolo 7/bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, sono inseriti i seguenti commi 2/ter, 2/quater e 2/quinquies:
“2/ter Tramite il fondo di rotazione possono essere concessi finanziamenti a Comuni in dissesto o predissesto che sono necessari per la riduzione dei mutui del comune ovvero delle sue società partecipate al 100 per cento. Con gli accordi di cui all’articolo 2, sono definite le modalità per la concessione ed i relativi requisiti, la quota che i Comuni sono obbligati a restituire e le relative rate, nonché le modalità di pagamento a favore dei Comuni.
2/quater I Comuni possono mettere a disposizione del fondo di rotazione mezzi finanziari anche per finanziare opere di investimenti di altri comuni della provincia. Con gli accordi di cui all’articolo 2, sono definiti i relativi requisiti e le modalità per la restituzione dei mezzi finanziari ai Comuni.
2/quinquies La Giunta provinciale è comunque autorizzata a far affluire al bilancio provinciale quote del fondo di rotazione, nei limiti delle relative disponibilità.”