(1) La Provincia rispetta il ruolo primario e fondamentale del Comune, quale ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
(2) La Provincia rispetta e promuove l’autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa e finanziaria del Comune, secondo i principi sanciti dalla Costituzione, dallo Statuto di autonomia e dalle leggi sull’ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.
(3) La Provincia garantisce l’adeguatezza delle dotazioni organiche e strumentali, e in generale delle risorse dei Comuni, al fine dell’ottimale svolgimento delle funzioni e dei servizi a essi attribuiti, tenendo conto delle forme di collaborazione intercomunale.
(4) Nei rapporti con i Comuni, la Provincia informa tutta la propria azione al principio di leale collaborazione.