(1) Salve specifiche disposizioni di legge, gli accordi sulla finanza locale di cui all’articolo 81 dello Statuto di autonomia e alla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, possono prevedere, nell’ambito degli strumenti di coordinamento della finanza locale, misure sanzionatorie nei confronti dei Comuni che non adempiano compiutamente agli obblighi loro imposti.
(2) L’applicazione delle misure sanzionatorie non esclude l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 10, ove ne ricorrano i presupposti.