1. Chi ha ottenuto un’anticipazione deve rendicontare le spese sostenute, per un importo almeno pari all’anticipazione stessa, secondo le modalità previste per la rendicontazione del relativo contributo entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello dell’avvenuta erogazione.
2. In presenza di validi e documentati motivi, su istanza del beneficiario, da presentarsi entro il termine di cui al comma 1, può essere autorizzata una proroga fino a un massimo di un anno.
3. L'importo dell'anticipazione eventualmente non utilizzato per la realizzazione delle attività o degli investimenti agevolati o non adeguatamente rendicontato dai beneficiari deve essere restituito alla Provincia, maggiorato degli interessi legali.