1. Per i contributi ordinari possono essere ammesse le seguenti spese:
a) Titolo 1 (spese di personale):
1) personale dipendente (stipendi e oneri riflessi, TFR maturato nell’anno e solo qualora effettivamente accantonato);
2) lavoratori autonomi (compensi e oneri riflessi);
3) missioni e rimborsi per il personale dipendente e i collaboratori volontari;
4) formazione e aggiornamento del personale dipendente e dei collaboratori volontari (seminari, corsi, aggiornamenti, congressi). Le spese per la formazione e l’aggiornamento del personale possono essere ammesse solo se relative a tematiche connesse con il programma di attività svolto dall’organizzazione. Non sono ammessi a finanziamento corsi ordinari di studio universitari e accademici o di formazione professionale;
b) Titolo 2 (spese correnti di gestione): locazioni, energia elettrica, riscaldamento, pulizia, telefono e linee multimediali, spese postali, di cancelleria e stampati, abbonamenti, acquisto di materiale e sussidi di carattere culturale, didattico e pedagogico necessari per la realizzazione dei programmi, piccole manutenzioni ordinarie, gestione automezzi, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni, imposte ammesse ai sensi delle vigenti disposizioni e altre spese utili alla gestione e conduzione dell’attività.
2. Gli stipendi e i rimborsi per il personale impiegato dal soggetto richiedente non possono essere superiori a quelli previsti per il personale della Provincia autonoma di Bolzano.
3. Le assunzioni del personale si conformano a principi di trasparenza e pubblicità, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di selezione. Il personale finanziato verrà quindi selezionato in base a colloqui a cui saranno presenti anche alcuni rappresentanti dell’ufficio provinciale competente. La disponibilità dei posti vacanti dovrà essere comunicata tramite annuncio sui quotidiani locali di stampa con più ampia diffusione.