1. Le domande di concessione e liquidazione dei vantaggi economici, da presentarsi di persona o tramite PEC entro i termini previsti dai presenti criteri, devono essere compilate sul modulo o secondo il modello predisposto dall’ufficio provinciale competente e sottoscritte dal/dalla legale rappresentante dell’organizzazione.
2. L’ufficio competente potrà rendere obbligatoria la PEC o la compilazione online delle domande, in armonia con il Codice dell’amministrazione digitale.
3. L’ufficio competente ha facoltà di chiedere la regolarizzazione o l’integrazione delle domande presentate.
4. Le domande di concessione di vantaggi economici sono valutate secondo i criteri qualitativi di cui all’articolo 30.