1. Non sono ammesse a finanziamento le seguenti attività e tipologie di spesa:
a) attività corsistiche e cicli di conferenze su tematiche palesemente riconducibili a finalità commerciali o alle finalità di altre norme provinciali di settore;
b) manifestazioni di carattere liturgico;
c) eventi con espresse finalità di beneficenza o con prevalenti finalità di promozione turistica;
d) manifestazioni sportive;
e) acquisto di bevande alcoliche;
f) offerte di beneficenza;
g) premi in denaro e per lotterie;
h) gite sociali;
i) trasferimenti, ingressi e soggiorni in alberghi e altre strutture turistiche, ingressi a strutture sportive, parchi di divertimento, piscine, teatri, cinema, musei, gallerie d’arte, manifestazioni musicali, concerti, ecc. che non siano strettamente attinenti all’organizzazione di specifici progetti ammessi a finanziamento;
j) pasti (pranzi, cene e buffet) e acquisto di generi alimentari che non siano strettamente attinenti all’organizzazione di specifici progetti ammessi a finanziamento;
k) contributi associativi versati dalle sezioni locali alle associazioni nazionali;
l) acquisto di merci o prodotti messi in vendita dall’organizzatore;
m) l’imposta sul valore aggiunto (IVA) dichiarata detraibile dal beneficiario;
n) imposte sul reddito e sul patrimonio, tranne l’imposta sulle attività produttive;
o) interessi passivi per fidi o anticipazioni bancarie, interessi di mora o contravvenzioni;
p) risarcimento di danni per responsabilità civile;
q) deficit d’esercizio degli anni precedenti;
r) ammortamenti;
s) spese non sufficientemente documentate;
t) ogni altra spesa non giustificata dal programma di attività dell’organizzazione;
u) compensi a componenti di organi direttivi di partiti politici o sindacati o a membri di organi elettivi (Parlamento, Consiglio regionale, Consiglio provinciale o comunale) e a candidati ufficiali agli stessi.