1. I presenti criteri, emanati in applicazione dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, definiscono le modalità di concessione e di liquidazione di vantaggi economici per la promozione del servizio giovani per il gruppo linguistico italiano nella provincia di Bolzano, ai sensi della legge provinciale 1° giugno 1983, n. 13, e successive modifiche, e per la promozione della cultura giovanile ai sensi della legge provinciale 27 luglio 2015, n. 9, e successive modifiche.
2. I presenti criteri non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli aiuti di stato ai sensi dell'art. 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in quanto i vantaggi economici previsti vengono erogati per attività non economiche o per attività economiche puramente accessorie.