1. Le spese relative ai contributi concessi devono essere rendicontate dal beneficiario entro la fine dell’anno successivo al provvedimento di concessione o di imputazione della spesa, se diverso.
2. Nel caso di contributi relativi ad attività o investimenti che si realizzano in un arco di tempo pluriennale, il beneficiario deve rendicontare la spesa sostenuta entro la fine dell’anno successivo alle singole attività previste dal cronoprogramma.
3. Trascorsi i termini di cui al presente articolo senza che abbia avuto luogo la rendicontazione della spesa per causa riconducibile al beneficiario, il contributo è revocato.
4. Per gravi e motivate ragioni, su richiesta del beneficiario, può essere concessa una proroga fino a un ulteriore anno, trascorso inutilmente il quale il contributo è automaticamente revocato.
5. È fatta salva la facoltà del beneficiario di proporre, a seguito della revoca del contributo per investimenti, istanza di concessione di un nuovo contributo al fine di completare l’opera o l’investimento.