1. L’ufficio provinciale competente esamina le domande di vantaggi economici e stabilisce i programmi di attività, degli acquisti e dei lavori nonché le corrispondenti spese da ammettere a finanziamento, tenuto conto delle indicazioni di priorità eventualmente contenute nei programmi presentati, degli obiettivi perseguiti e delle aspettative della collettività, nonché degli obiettivi individuati con il supporto della Consulta provinciale del servizio-giovani. Il competente ufficio provinciale tiene conto dei risultati pregressi e delle disponibilità nel bilancio provinciale.
2. I programmi di spesa per attività, gestione di strutture e investimenti devono essere riconducibili alle finalità statutarie del soggetto richiedente ed essere destinati al soddisfacimento delle richieste dei giovani emerse sul territorio secondo quanto previsto all’articolo 30.
3. In casi motivati il direttore/la direttrice della Ripartizione competente può autorizzare una riduzione della spesa ammessa senza riduzione del vantaggio economico entro i limiti massimi di finanziamento previsti dai presenti criteri.