1. Per i contributi per investimenti possono essere riconosciute le spese per:
a) acquisto, costruzione, ampliamento e ristrutturazione di strutture per giovani (sedi di associazioni, centri giovanili, punti d’incontro, residenze, campeggi, ostelli, altri spazi attrezzati per giovani);
b) manutenzione alle strutture e manutenzione e acquisto di beni mobili:
1) Titolo 1:
1.1) manutenzioni alle strutture e ai beni mobili;
1.2) manutenzioni ai mezzi di trasporto;
2) Titolo 2:
2.1) acquisto di arredi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per lo svolgimento delle attività;
3) Titolo 3:
3.1) acquisto di pulmini e altri mezzi di trasporto necessari per lo svolgimento di iniziative a favore dei giovani.
2. I beni mobili acquistati e le strutture realizzate con il contributo provinciale sono strumentali alla pianificazione e realizzazione di attività per giovani.
3. Le strutture devono essere allestite in maniera semplice, funzionale e rispondente ai gusti e alle esigenze dei giovani.
4. In caso di scioglimento dell’ente beneficiario o di cessazione dell’attività per giovani, tali beni devono essere devoluti a titolo gratuito ad altro ente o ad altra organizzazione che persegua analoghe finalità giovanili, pena la revoca e la conseguente restituzione del contributo. Dell’avvenuta cessione dovrà essere data comunicazione al competente ufficio.