1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, sono condizioni necessarie per la concessione dei vantaggi economici:
a) la solidità finanziaria dimostrata dall’organizzazione in pregresso e il grado di affidabilità programmatoria;
b) l’adozione di criteri di economicità e ottimizzazione delle risorse disponibili nell’organizzazione delle attività rivolte ai giovani e il conseguimento di positivi riscontri in rapporto ai contenuti proposti.