1. I documenti di spesa devono:
a) essere conformi alle vigenti disposizioni di legge;
b) essere intestati al beneficiario del vantaggio economico;
c) essere quietanzati per l’avvenuto pagamento. I pagamenti pari o superiori a 1.000,00 euro possono essere effettuati solo con modalità tracciabili (bonifico, bancomat, carta di credito, assegno circolare) e devono essere rilevabili negli estratti conto del beneficiario; questi ultimi devono essere prodotti all’ufficio su eventuale richiesta. Tutte le spese e le entrate relative all’attività oggetto di finanziamento devono risultare dal conto corrente intestato al beneficiario dei vantaggi economici provinciali;
d) essere riferiti alle spese ammesse per la concessione del vantaggio economico;
e) in caso di contributi ordinari e assegnazioni, devono riguardare obbligazioni assunte nell'anno solare di riferimento del vantaggio economico. Per conguagli di utenze oppure per prestazioni svolte in dicembre, sono ammessi documenti di spesa emessi nell’anno successivo a quello di concessione. Resta fermo che le relative obbligazioni devono risultare assunte nell’anno di concessione del vantaggio economico;
f) per gli investimenti strutturali e per i progetti, le obbligazioni possono essere assunte anche dopo l’anno di concessione del vantaggio economico, purché rientrino tra le iniziative programmate e ammesse a contributo.