(1) Il telelavoro é basato sul raggiungimento del risultato concordato; l’orario di lavoro può essere gestito liberamente, salva la disposizione del comma seguente.
(2) Il personale in telelavoro deve rendersi reperibile sul posto di lavoro per una fascia giornaliera oraria minima di due ore consecutive da concordare con il diretto superiore in funzione delle esigenze organizzative. In caso di impedimento da parte del personale a rendersi reperibile nella fascia oraria concordata, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al proprio superiore, con indicazione dei motivi.
(3) In caso di telelavoro in media almeno il 50 per cento del tempo di lavoro complessivo deve essere prestato all’esterno dell’ufficio.
(4) La giornata lavorativa in telelavoro vale come un ordinario giorno di lavoro (con tempo pieno: 7 ore e 36 minuti).
(5) Il telelavoro è incompatibile con il lavoro straordinario.