(1) Il Consiglio direttivo è costituito da 15 membri, che, ai sensi delle norme contenute nell'articolo 5 della legge provinciale istitutiva, rimangono in carica per cinque anni e possono essere riconfermati, di norma, una sola volta.
(2) Il Consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni, ai sensi della legge istitutiva:
- a) elegge il presidente a maggioranza degli aventi diritto tra i propri componenti nella prima seduta;
- b) approva lo statuto e le sue modifiche a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
- c) conferisce l' incarico del direttore, secondo le modalità indicate all'articolo 9 della legge istitutiva, con votazione a maggioranza dei suoi componenti;
- d) delibera il piano annuale di attività dell' Istituto indicando anche le relative spese;
- e) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
- f) delibera l' istituzione di commissioni e designa i responsabili dei servizi e delle commissioni;
- g) stabilisce i criteri generali per l' attribuzione di incarichi ad esperti e per la stipula di contratti e convenzioni con università ed altri enti, istituzioni ed imprese ed autorizza il presidente, ai sensi degli articoli 2 e 6 della legge istitutiva, a sottoscrivere gli atti relativi;
- h) fissa i gettoni di presenza per i suoi componenti e le indennità al presidente dell' Istituto e ai revisori dei conti, entro i limiti fissati dalla Giunta provinciale, e le eventuali indennità compensative al personale comandato, d'intesa con la Giunta provinciale;
- i) delibera ogni ulteriore provvedimento necessario al funzionamento dell' Istituto.
(3) Il Consiglio direttivo inoltre:
- a) chiede al Ministero della pubblica istruzione il comando del personale previsto, secondo le modalità di reclutamento fissate con la legge provinciale istitutiva e con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
- b) può chiedere al Ministro della pubblica istruzione tramite il Sovrintendente scolastico la collaborazione del personale ispettivo;
- c) delibera il regolamento interno e determina i criteri per l' impiego del personale, per l'orario di servizio e per l'amministrazione dell'Istituto;
- d) sceglie tra il personale dell' Istituto colui che sostituisce il direttore in caso di assenza o di impedimento;
- e) stabilisce i criteri e l' ammontare delle spese che il Presidente è autorizzato annualmente a impegnare a carico di determinati capitoli del bilancio;
- f) valuta i risultati delle attività compiute sulla base di relazioni del presidente, del direttore, di responsabili di servizi e di commissioni;
- g) può proporre alla Giunta provinciale la dichiarazione di decadenza e la sostituzione di membri del direttivo dimissionari o assenti ingiustificati per più di tre sedute consecutive.
(4) Il presidente convoca il consiglio ordinariamente con comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno con un preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria anche telegraficamente con un preavviso di almeno tre giorni.
(5) La riunione è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.
(6) Le deliberazioni sono valide, se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse. In caso di parità prevale il voto del presidente.
(7) Votazioni a scrutinio segreto hanno luogo quando si tratta di persone e quando viene richiesto da almeno un terzo dei presenti.
(8) Alle sedute del Consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il direttore. Egli provvede alla redazione del verbale, per la quale può essere coadiuvato da personale amministrativo, sotto la sua responsabilità. Il presidente vigila sulla esatta compilazione dei processi verbali e lì sottoscrive assieme al direttore.
(9) Per i problemi relativi al funzionamento dell'Istituto il presidente si può giovare di una commissione di funzionamento composta dal Presidente stesso, dal vicepresidente, da un componente del direttivo e dal Direttore.
(10) Ai sensi della normativa vigente, i consiglieri, per la partecipazione alle attività connesse con la loro carica, sono esonerati dagli obblighi del servizio scolastico.