(1) Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non è consentita la prestazione di lavoro straordinario retribuito.
(2) Il periodo di lavoro a tempo parziale è computato per intero ai fini dell’anzianità di servizio.
(3) I congedi straordinari, le assenze per malattie e le assenze per effetto di congedi, aspettative e permessi di qualsiasi natura non comportano alcuna modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale. Nelle forme del rapporto di lavoro a tempo parziale alternante tutte le assenze durante il periodo del rapporto di lavoro a tempo pieno, con eccezione del congedo obbligatorio per maternità, sono raddoppiate rispettivamente per la durata e per il trattamento economico.
(4) Il trattamento economico per il rapporto di lavoro a tempo parziale con orario settimanale verticale ed orizzontale corrispondente al 50 per cento all’orario di lavoro a tempo pieno corrisponde a 21/38esimi per le insegnanti e 20/38esimi per le collaboratrici pedagogiche. In caso di un orario di lavoro a tempo parziale alternante di due periodi verticali semestrali e per il biennio il trattamento economico corrisponde a 19/38esimi per insegnanti e collaboratrici pedagogiche.
(5) Il trattamento economico del rapporto di lavoro a tempo parziale al 75 per cento corrisponde a 28/38 per insegnanti e collaboratrici pedagogiche.