(1) Per il danno permanente derivante dalla costituzione o estinzione coattiva di una servitù, al proprietario o all’avente diritto spetta un’indennità in proporzione alla diminuzione rispettivamente della redditività e del valore dell’immobile da asservire o asservito, valutato ai sensi degli articoli 7/quater, 7/quinquies, 8, 9, 13 e 14.
(2) La Giunta provinciale stabilisce i criteri per la determinazione delle indennità per l’imposizione di servitù. 37)
(3) Non è dovuta alcuna indennità per le servitù che possono essere conservate o trasferite senza danno o senza grave incomodo del fondo dominante o servente. In questo caso sono rimborsate le spese necessarie per l’esecuzione delle opere occorrenti per la conservazione o per la traslazione della servitù, salva, a chi promuove la procedura, la facoltà di farle eseguire egli stesso. Le suddette opere e spese sono indicate nella perizia.
(4) Se il terreno asservito è coltivato direttamente dal proprietario o appartiene ad un’azienda agricola condotta dal proprietario, oltre all’indennità di cui al comma 1 è corrisposto un indennizzo per l’eventuale danno connesso alla perdita di frutti, al taglio di piante e loro reimpianto, ed alla minor redditività temporanea del fondo.
(5) Se il terreno è coltivato da un affittuario o concessionario di bene di uso civico, l’indennizzo di cui al comma 4 è corrisposto direttamente a costui.
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