In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

c) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 221)
Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio scolastico provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 26 agosto 1997, n. 39.

Art. 3 (Richiesta di designazione dei rappresentanti)

(1) Dopo l'indizione delle elezioni gli intendenti scolastici inviano formale richiesta alle seguenti istituzioni per le designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere da i) a o) della legge:

  1. lettera i): la Curia vescovile;
  2. lettera j): la rispettiva ripartizione competente per la formazione professionale dell’amministrazione provinciale competente;
  3. lettera k): per il rappresentante della scuola in lingua tedesca e per il rappresentante di quella delle località ladine il Consorzio dei comuni di Bolzano, per il rappresentante della scuola in lingua italiana il Comune di Bolzano;
  4. lettera l): per il rappresentante del mondo dell’economia la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano; per il rappresentante del mondo del lavoro i sindacati più rappresentativi a livello provinciale;
  5. lettera m): le organizzazioni delle scuole paritarie congiuntamente con le scuole paritarie ivi non rappresentate;
  6. lettera n): la Facoltà di Scienze della Formazione della Libera Università di Bolzano;
  7. lettera o): le organizzazioni dei convitti degli alunni della provincia congiuntamente con i convitti degli alunni ivi non rappresentati.

(2) I rappresentanti del mondo dell'economia e del lavoro nominati nelle sezioni del Consiglio scolastico provinciale, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge, si alternano al termine di ogni periodo di carica del Consiglio scolastico provinciale.

(3) Le designazioni sono comunicate alla Commissione elettorale provinciale entro la data delle elezioni.

(4)  Qualora nel corso del quadriennio uno di questi seggi rimanga definitivamente vacante, gli intendenti scolastici inviano formale richiesta alle suddette istituzioni per la designazione dei loro rappresentanti per la rimanente durata in carica dell'organo collegiale. Gli intendenti scolastici comunicano i nomi per la nomina a membri del Consiglio scolastico provinciale alla Giunta provinciale. 5)

5)
L'art. 3 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, del D.P.P. 8 settembre 2008, n. 46.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionA Programmi e orari di insegnamento
ActionActionB Personale insegnante
ActionActionC Organi collegiali
ActionActiona) Legge provinciale18 ottobre 1995, n. 20
ActionActionb) Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24
ActionActionc) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22
ActionAction Art. 1 (Ambito di applicazione)
ActionAction Art. 2 (Indizione delle elezioni)  
ActionAction Art. 3 (Richiesta di designazione dei rappresentanti)
ActionAction Art. 4 (Commissione elettorale provinciale e seggi elettorali)
ActionAction Art. 5 (Commissione elettorale provinciale)
ActionAction Art. 6 (Seggi elettorali nelle scuole)
ActionAction Art. 7 (Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti)
ActionAction Art. 8 (L'elettorato attivo e passivo)  
ActionAction Art. 9 (Elettorato attivo e passivo del personale docente, direttivo ed ispettivo)
ActionAction Art. 10 (Elettorato attivo e passivo del personale educatore ed assistente per gli alunni handicappati nonché del personale amministrativo)
ActionAction Art. 11 (Elettorato attivo e passivo dei genitori e degli studenti delle scuole secondarie superiori)
ActionAction Art. 12 (Formazione degli elenchi elettorali)
ActionAction Art. 13 (Personale educativo del convitto "Damiano Chiesa")
ActionAction Art. 14 (Formazione delle liste dei candidati)
ActionAction Art. 15 (Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori di lista)
ActionAction Art. 16 (Presentazione delle liste dei candidati)
ActionAction Art. 17 (Esposizione delle liste dei candidati e verifica della loro regolarità)
ActionAction Art. 18 (Rappresentanti di lista)
ActionAction Art. 19 (Presentazione dei candidati e dei programmi)
ActionAction Art. 20 (Schede elettorali e verbali)
ActionAction Art. 21 (Modalità di votazione)
ActionAction Art. 22 (Operazioni di scrutinio)
ActionAction Art. 23 (Indicazioni per lo scrutinio)
ActionAction Art. 24 (Attribuzione dei seggi)  
ActionAction Art. 25 (Adempimenti per la proclamazione degli eletti)
ActionAction Art. 26 (Ricorsi)
ActionAction Art. 27 (Prima convocazione)
ActionAction Art. 27/bis (Elezioni suppletive delle rappresentanze dei genitori e degli studenti)
ActionAction Art. 28 (Abrogazioni)
ActionAction Art. 29 (Entrata in vigore)
ActionActionD Assistenza scolastica e universitaria
ActionActionE Edilizia scolastica
ActionActionF Disposizioni varie
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico