(1) I direttori dei circoli di scuola dell’infanzia e i dirigenti scolastici istituiscono, eventualmente anche in comune, non oltre il quinto giorno prima delle elezioni uno o più seggi elettorali, garantendo il segreto di voto per tutte le categorie8).
(2) Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario.
(3) I componenti del seggio elettorale devono essere elettori nel seggio ed appartenere ad una delle categorie di elettori.
(4) Il capo d’istituto nomina i componenti del seggio elettorale. Qualora un seggio elettorale sia istituito da più capi d’istituto, la nomina avviene di comune accordo. 9)