(1) I rappresentanti di lista e i singoli candidati possono presentare ricorso alla commissione elettorale provinciale entro cinque giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi.
(2) I ricorsi sono decisi in via definitiva entro i successivi cinque giorni.
(3) La Commissione elettorale provinciale comunica alla Giunta provinciale le eventuali variazioni dei risultati.