(1) L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze spetta esclusivamente agli appartenenti alle rispettive componenti con i limiti indicati negli articoli seguenti.
(2) Gli elettori appartenenti a più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti di appartenenza. Tuttavia nessun membro del Consiglio scolastico provinciale può rappresentare più di una componente.
(3) I requisiti per l'elettorato passivo per tutte le categorie devono sussistere il giorno di scadenza per la presentazione delle candidature e i requisiti per l'elettorato attivo il giorno delle votazioni.
(4) Il personale che non presta effettivo servizio di istituto in quanto esonerato dagli obblighi d'ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, partecipa all'elezione della componente relativa al ruolo di appartenenza. Il personale in aspettativa per motivi di famiglia o di studio non esercita l'elettorato attivo e passivo.