(1) Qualora uno o più seggi della categoria dei genitori o degli studenti rimangano definitivamente vacanti per l'impossibilità di procedere alla relativa attribuzione ai sensi dell'articolo 24 a causa dell'esaurimento di tutte le liste, o per l'impossibilità di attribuire i seggi sulla base di eventuali precedenti elezioni suppletive, la rispettiva consulta provinciale procederà ad elezioni suppletive.
(2) Le Le elezioni suppletive si svolgono secondo la seguente procedura semplificata: