(1) L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato in servizio presso le scuole materne provinciali e le scuole pubbliche della provincia, compresi le assistenti delle scuole materne.
(2) L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti del personale docente spetta ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato ovvero con supplenza annuale in servizio presso le scuole materne provinciali e le scuole pubbliche della provincia, comprese le assistenti delle scuole materne.
(3) L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti del personale ispettivo e direttivo spetta al corrispondente personale di ruolo, in servizio nelle scuole materne provinciali e nelle scuole pubbliche della provincia. Esercitano il proprio elettorato presso i seggi elettorali assegnati dal competente intendente scolastico con proprio decreto.
(4) Il personale docente in servizio in più scuole esercita l'elettorato attivo nella scuola di dipendenza amministrativa.
(5) Il personale docente che non presta effettivo servizio di istituto in quanto esonerato dagli obblighi d'ufficio o comandato o collocato fuori ruolo, esercita l'elettorato attivo nella scuola ove è di ruolo. Per motivi di servizio gli stessi possono, su propria richiesta, essere inseriti nell'elenco elettorale di una scuola del comune della propria sede di servizio. La domanda deve essere diretta al capo d'istituto competente e deve essere controfirmata dal capo d'istituto della scuola, dove sono di ruolo. Gli elenchi elettorali delle due sedi elettorali sono aggiornati.